IL SOLE 240RE NORDEST - ..

TRENTO APRE I CANTIERI AI CAPITALI PRIVATI di Barbara Gobbat
Lavori pubblici: Lo strumento applicabile alle opere previste dalla programmazione degli enti locali – I requisiti per i progetti.
La Giunta provinciale ha varato il regolamento di attuazione della legge 3/99 sul project financing

Anche se prevista dalla normativa statale, la finanza di progetto non ha mai trovato in passato applicazione concreta in trentino. Ora la Provincia autonoma si è dotata di un regolamento che definisce la tipologia degli interventi realizzabili, prevedendo la priorità nel finanziamento provinciale per quelli per i quali sia stata presentata la proposta che prevede un apporto di capitale privato percentualmente maggiore. La delibera dell’esecutivo in attuazione dell’articolo 11 della legge provinciale 3/99 definisce le regole per la partecipazione dei privati e per l’affidamento in concessione.
“Nell’ambito delle modalità di finanziamento delle opere pubbliche, il nuovo regolamento ha un forte impatto – commenta Mara Bertagnolli del Dipartimento affari generali della Provincia Autonoma di Trento – Andrà applicato per opere sia sotto che sopra soglia comunitaria e saranno interessati Provincia, Comuni, loro consorzi, comprensori e soggetti privati indicati all’articolo 3 della legge provinciale 26 del 1993. Per quanto riguarda l’ambito di competenza, per le opere inerenti diversi dalla Provincia, si potrà ricorrere alla finanza di progetto solo se c’è partecipazione finanziaria diretta o indiretta della Provincia, altrimenti si dovrà applicare la normativa statale. Tra gli interventi realizzabili mediante il ricorso alla finanza di progetto sono prioritariamente ammessi a finanziamento provinciale quelli in cui l’apporto di capitale privato è percentualmente maggiore”.
Il primo provvedimento adottato dalla Giunta provinciale per favorire l’applicazione dello strumento del project financing risale ancora al 1999, quando l’esecutivo introdusse nell’ordinamento provinciale – con la legge provinciale 27 agosto 1999, numero 3 (Misure collegate all’assestamento del bilancio) – una specifica norma, al fine di realizzare alcune opere pubbliche ricorrendo, appunto, a questa innovativa tecnica finanziaria di origine anglosassone.
Tecnica per altro prevista anche dalla normativa statale ma che, a livello nazionale, non ha incontrato molta fortuna, tanto da rendere necessaria una sostanziale riforma della disciplina, intervenuta nel 2002. “Quest’anno però – prosegue Bertagnolli – il project financing sembra finalmente aver preso quota. Dati recenti evidenziano che a livello nazionale le opere affidate risultano essere raddoppiate rispetto al 2002.
C’è inoltre sentore che, inizialmente pensato come modalità di realizzazione di grandi opere, il project financing venga ora utilizzato dalle amministrazioni pubbliche anche per progetti di minor impatto”.
In Trentino, la finanza di progetto che sinora non ha trovato applicazioni, in parte per l’impreparazione del mercato ad accogliere uno strumento innovativo e, contestualmente, per l’assenza di un regolamento di attuazione dell’articolo 11 della legge numero 3 del 1999, concernente la realizzazione di investimenti pubblici mediante operazioni di project financing, potrebbe ora decollare.
Sul tavolo ci sono infatti già delle opere che si realizzeranno ricorrendo a questa modalità di finanziamento.
“Si tratta – spiega Bertagnolli – dello stabile per studenti di S.Bartolomeo a Trento e dell’ex cava Manica a Rovereto dove sorgerà una Rsa. Ma si inizia a parlare di finanza di progetto anche per il nuovo ospedale di Trento e per altre opere pubbliche”.
Nel dettaglio, il regolamento elenca le caratteristiche dei soggetti promotori delle iniziative realizzabili con il ricorso alla finanza di progetto che possono essere fondazioni bancarie, Camere di Commercio, società di ingegneria, imprese in forma singola o associata, soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico operativa, di consulenza e di gestione nel campo dei lavori pubblici o pubblica utilità o dei servizi alla collettività. Ad essi è richiesto di possedere – anche associandosi o impegnandosi ad associarsi con altri soggetti – idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali. Per quanto riguarda i contenuti che devono avere le proposte: si va dallo studio di inquadramento territoriale ed ambientale al costo di utilizzazione e di manutenzione, dal progetto preliminare al rendimento, dal piano economico finanziario al valore estetico delle opere progettate, dal tempo di esecuzione dei lavori alle modalità di gestione nonché il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza.
IL TESTO – Tra i promotori anche le fondazioni bancarie.

Pubblichiamo il testo del Regolamento che dà attuazione all’articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n.3, (Misure collegate con l’assestamento di bilancio per l’anno 1999) concernente la realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto.

Articolo 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 11, commi da 1 a 4, della legge provinciale 27 agosto 1999, n.3 (Misure collegate con l’assestamento del bilancio 1999), di seguito denominata legge, disciplina le modalità e le procedure per la realizzazione, attraverso il ricorso alla finanza di progetto e sulla base di contratti di concessione disciplinati dall’articolo 19, commi 2, 2bis e 2 ter, della legge 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), delle opere e degli investimenti pubblici previsti negli strumenti di programmazione della Provincia, ovvero degli Enti rientranti nell’ambito dell’applicazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n.26 (norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), purchè assistiti da concorsi finanziari della Provincia.
2. Gli Enti diversi dalla Provincia provvedono agli adempimenti di loro competenza, disciplinati dal presente regolamento, secondo i rispettivi ordinamenti.
Articolo 2
Tipologia di interventi realizzabili con la finanza di progetto
1. Possono essere realizzati secondo le procedure previste dal presente regolamento gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione degli Enti di cui all’articolo 1, comma1 nel caso in cui i medesimi strumenti consentano il ricorso alla finanza di progetto.
2. Qualora siano presenti proposte per la realizzazione, mediante il ricorso alla finanza di progetto, di interventi non previsti dagli strumenti di programmazione di cui al comma 1, le amministrazioni interessate, che non hanno comunque alcun obbligo di esaminare e di valutare le proposte, possono inserire le medesime nei propri strumenti di programmazione previo accertamento della fattibilità tecnico – finanziaria e dell’utilità pubblica della realizzazione di tali interventi.
3. L’eventuale inserimento delle proposte di cui al comma 2 negli strumenti di programmazione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o per la realizzazione degli interventi proposti.

Articolo 3
Priorità per l’ammissione al finanziamento provinciale
1. Tra gli interventi realizzabili mediante il ricorso alla finanza di progetto sono prioritariamente ammessi a finanziamento provinciale quelli per i quali sia stata presentata la proposta che prevede un apporto di capitale privato percentualmente maggiore.
Articolo 4
Presentazione delle proposte
1. Gli Enti di cui all’articolo 1, entro 30 giorni dall’approvazione dei rispettivi strumenti di programmazione o dei relativi aggiornamenti, rendono pubblici gli interventi realizzabili con il ricorso alla finanza di progetto mediante avviso da pubblicarsi nell’albo dell’amministrazione per almeno 60 giorni consecutivi, nonché per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione ed, eventualmente, sul proprio sito informatico. Per gli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria, la pubblicazione per estratto nel Bollettino ufficiale è sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e su due quotidiani aventi particolare diffusione a livello locale. Nell’avviso è indicato il termine perentorio, fissato con riferimento a ciascun intervento entro il quale i promotori devono presentare le proprie proposte; tale termine può essere prorogato solo una volta e il relativo avviso di proroga è pubblicato secondo le predette modalità.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, i promotori possono presentare le proposte solo dopo la pubblicazione dell’avviso di cui al comma 1
Articolo 5
Soggetti promotori
1. Possono presentare le proposte di cui all’articolo 4:
a) i soggetti ammessi alle gare ai sensi dell’articolo 36 della legge provinciale n. 26 del 1993;
b) le società di ingegneria previste dall’articolo 17, comma 1, lettera f), della legge n.109 del 1994;
c) le fondazioni bancarie e le camere di commercio industria e agricoltura e artigianato, nell’ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, in associazione con i soggetti di cui alle lettere a), b) e d);
d) i soggetti che svolgono in via professionale attività finanziaria, assicurativa, tecnico – operativa, di consulenza e gestione nel campo dei lavori pubblici o di pubblica utilità o dei servizi alla collettività.
2. I soggetti promotori devono comunque possedere, anche associandosi o impegnandosi ad associarsi con altri soggetti, i requisiti previsti per il concessionario dalla normativa vigente.
Articolo 6
Contenuti delle proposte
1. Le proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell’articolo 4, devono contenere:
a) lo studio di inquadramento territoriale ed ambientale;
b) lo studio di fattibilità;
c) il progetto preliminare;
d) lo schema di convenzione;
e) il pino economico finanziario asseverato dai soggetti e secondo le modalità previste dall’articolo 37 bis della legge n. 109 del 1994; la Giunta provinciale, ove necessario, può integrare con propria deliberazione i contenuti minimi dell’attività di asseverazione;
f) le garanzie offerte dal promotore
g) la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
h) i seguenti elementi, variabili in relazione dell’opera da realizzare:
1. il prezzo;
2. il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3. il tempo di esecuzione dei lavori;
4. il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5. il rendimento,
6. la durata della concessione;
7. le modalità di gestione nonché il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza,
8. ulteriori specifici elementi di valutazione, anche individuati dell’avviso previsto dall’articolo 4, comma 1, in relazione al tipo di lavoro da realizzare.
2. Le proposte devono inoltre indicare le spese sostenute per la loro predisposizione, comprensive anche dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte dell’amministrazione, non può superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento desumibile dal piano economico – finanziario.
Articolo 7
Valutazione della proposta
1. Entro 30 giorni dalla ricezione delle proposte dai soggetti promotori, le amministrazioni provvedono:
a) alla nomina del responsabile del procedimento e alla relativa comunicazione al promotore,
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e all’eventuale richiesta di integrazione degli stessi.
2. Le amministrazioni ai fini della valutazione delle proposte, prendono in considerazione la fattibilità delle proposte medesime sotto i profili costruttivi, urbanistici ed ambientale, della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al pubblico, del rendimento, dei costi di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei termini di ultimazione dei lavori oggetto della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e), nonché del contenuto dello schema di convenzione.
3. Le amministrazioni provvedono per ciascun intervento da realizzare, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, a valutare comparativamente le proposte pervenute, anche verificando l’assenza di cause ostantive alla loro realizzazione, e a individuare quella ritenuta più idonea per il soddisfacimento del pubblico interesse. La valutazione delle amministrazioni, adeguatamente motivata, deve intervenire entro quattro mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle proposte. Ove necessario, il responsabile del procedimento può fissare un più lungo programma di esame e valutazione delle proposte, sentiti i promotori.
4. Relativamente agli interventi di diretta competenza della Provincia alla valutazione delle proposte e all’individuazione di quella più idonea, provvede un’apposita commissione formata da almeno tre componenti, nominata di volta in volta dalla Giunta Provinciale; della commissione fanno parte il responsabile del procedimento e due dipendenti provinciali con qualifica non inferiore a dirigente. La Giunta provinciale può integrare la composizione della commissione nominando membri esperti, anche esterni, in modo tale che la commissione medesima risulti in ogni caso composta da un numero dispari di soggetti, tra cui almeno un soggetto dotato di professionalità finanziaria, uno giuridica ed uno tecnica. Alle medesime condizioni, la Giunta provinciale può altresì sostituire i due dipendenti provinciali con membri esperti. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dall’articolo della Legge Provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento).
5. Gli enti funzionali della Provincia provvedono alla valutazione delle proposte con apposite commissioni nominate dai rispettivi organi con le modalità previste dal comma 3, intendendosi sostituiti i dipendenti provinciali con quelli dei medesimi enti.
Articolo 8
Indizione della gara
1. Al fine di affidare la concessione di cui all’articolo 1, entro tre mesi dalla individuazione della proposta ai sensi dell’articolo 7, comma 3, le amministrazioni, al fine di aggiudicare la concessione mediante la procedura negoziata, provvedono, per ogni proposta:
a) ad indire una licitazione privata da svolgere con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 39, comma 1 lettera b) della legge provinciale n. 26 del 1993, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato secondo le determinazioni delle amministrazioni stesse nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell’offerta economica più vantaggiosa, nelle misure previste dal piano economico finanziario presentato dal promotore stesso; è altresì consentita la procedura di appalto – concorso;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il soggetto promotore la cui proposta è stata individuata ai sensi dell’articolo 7 ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto, la procedura negoziata si svolge tra il promotore e quest’unico soggetto.
2. La proposta del soggetto promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all’articolo 34, comma 7, della legge provinciale n. 26 del 1993 e da un’ulteriore cauzione pari all’importo di cui all’articolo 6, comma 2, da versare, su richiesta dell’amministrazione, prima dell’indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’articolo 34, comma 7, della legge provinciale n. 26 del 1993, devono versare, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all’importo di cui all’articolo 6, comma 2.
4. Nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il soggetto promotore può, entro il termine previsto negli atti di gara, adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente, risultando così aggiudicatario della concessione.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il soggetto promotore non risulti aggiudicatario, entro un congruo termine fissato dall’amministrazione nel bando di gara il medesimo soggetto promotore ha diritto al pagamento, dell’importo di cui all’articolo 6, comma 2. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione prelevando tale importo dalla cauzione versta dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto – concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b9, il soggetto promotore non risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell’importo di cui all’articolo 6, comma2. il pagamento è effettuato dall’amministrazione prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 2.
Articolo 9
Società di progetto
1. Il bando di gara per l’affidamento di una concessione ai sensi dell’articolo 7 può prevedere che l’aggiudicatario, dopo l’aggiudicazione, possa o debba costituire una società di progetto secondo quanto previsto dall’articolo 37-quinquies della legge n. 109 del 1994.
Articolo 10
Disciplina applicabile
1. Gli interventi alla cui realizzazione si provvede mediante lo strumento della finanza di progetto si intendono avviate, ai fini dell’articolo 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., con l’adozione, da parte dell’organo competente, del provvedimento di cui all’articolo 7, comma 3.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, l’atto di finanziamento da parte delle Provincia, in caso di interventi diretti, o del provvedimento di concessione del contributo, in caso di interventi agevolati, è disposto per un importo determinato sulla base del prezzo indicato nel provvedimento di cui al comma 1 e successivamente alla presentazione degli stessi. A seguito degli esiti della gara di cui all’articolo 8 la Provincia provvede, qualora necessario, ad apportare le conseguenti modificazioni all’atto di finanziamento dell’opera o al provvedimento di concessione del contributo.
3. Le modalità di erogazione da parte della Provincia delle somme destinate al finanziamento delle opere in esame sono stabilite rispettivamente nell’atto di finanziamento dell’intervento o nel provvedimento di concessione del contributo, tenendo conto di quanto disposto in merito dalle norme e dai provvedimenti previsti dalle leggi di settore che disciplinano la realizzazione degli investimenti.
Articolo 12
Disposizione finale
1. per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dalle norme statali richiamate dallo stesso, resta fermo quanto disposto dalla legge provinciale n. 26 del 1993 e dal relativo regolamento di esecuzione.
Articolo 13
Norma transitoria
1. Le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, si applicano agli interventi inseriti negli strumenti di programmazione adottati a decorrere dall’anno 2004.
2. Per gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già state presentate proposte per la realizzazione degli stessi mediante il ricorso alla finanza di progetto si prescinde dagli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 1; per la valutazione di tali proposte si osservano comunque, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 7. Per i medesimi interventi il termine per la nomina del responsabile del procedimento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), nonché il termine per la valutazione delle proposte di cui all’articolo 7, comma 3, decorrono dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Per le fattispecie previste dal comma 2, qualora la documentazione eventualmente già presentata non sia conforme a quanto previsto dal presente regolamento, il responsabile del procedimento invita il soggetto promotore alle necessarie integrazioni fissando a tal fine un congruo termine per la consegna.




GRUPPO PASIT ITALIA Srl - Via Petrarca, 30 - 38100 TRENTO (Italy)
This site © 2003 by Studio Fontana sas. All rights reserved worldwide.